Art. 8.
(Approvazione del progetto).

      1. Sulla base dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 7, l'Assemblea approva, entro ventiquattro mesi dalla data della prima seduta, una legge di revisione costituzionale nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1. La legge è deliberata a maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge può contenere disposizioni transitorie e finali necessarie alla sua attuazione.
      2. La legge di cui al comma 1 è sottoposta a referendum popolare entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.